Immigrazione: cosa cambia con la modifica dei decreti sicurezza

L’introduzione dei nuovi decreti sull’immigrazione, che sostituiscono quelli intestati a Salvini, determina in alcuni casi dei cambiamenti sostanziali, ma la nuova norma nella quale il verbo più usato è “ripristina”, perché sostanzialmente abolisce le novità introdotte dal leader dei porti chiusi, ci riporta ad una situazione molto simile alla precedente.

Va detto che la nuova norma deve essere applicata senza tentennamenti e nei tempi giusti, perché le lunghe permanenze nei centri di accoglienza (SPRAR e CAS) diventino finalmente un brutto ricordo e i migranti possano vedere riconosciuti i loro diritti.

Entriamo, però, nel merito, scorrendo le novità complessive dei decreti.

PERMESSI DI SOGGIORNO E DI PROTEZIONE

Tornano i permessi umanitari precedentemente aboliti e vengono ampliate le possibilità per richiedere i permessi di protezione speciale. Il provvedimento apporta modifiche alla disciplina in materia di requisiti per il rilascio dei permessi di soggiorno per esigenze di protezione del cittadino straniero, nel caso in cui il rimpatrio determini il rischio di tortura. Con il decreto, si aggiunge a questa ipotesi il rischio che lo straniero sia sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e se ne vieta l’espulsione anche nei casi di rischio di violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare. In tali casi, si prevede il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

PERMESSI DI SOGGIORNO PER LAVORO

Alle categorie di permessi convertibili già previste, si aggiungono quelle di protezione speciale, calamità, residenza elettiva, acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, attività sportiva, lavoro di tipo artistico, motivi religiosi e assistenza ai minori. La novità del permesso di soggiorno per “calamità” apre alla possibilità di un riconoscimento anche per i cosiddetti “migranti climatici”, la cui vita ha risentito di disastri legati al mutamento climatico. Il provvedimento riforma anche il sistema di accoglienza destinato ai richiedenti protezione internazionale e ai titolari di protezione.

SISTEMA DI ACCOGLIENZA

Viene creato il nuovo “Sistema di accoglienza e integrazione”. Le attività di prima assistenza continueranno a essere svolte nei centri governativi ordinari e straordinari. Successivamente, il Sistema si articolerà in due livelli di prestazioni: il primo dedicato ai richiedenti protezione internazionale, il secondo a coloro che ne sono già titolari, con servizi aggiuntivi finalizzati all’integrazione.

LE ONG

Le misure preventive e repressive nei confronti delle organizzazioni non governative in tema di soccorso in mare, più volte definite incostituzionali, trovano diversa disciplina nel nuovo decreto. Le operazioni di soccorso saranno consentite nell’ipotesi in cui vi sia stata la comunicazione al centro di coordinamento e allo stato di bandiera e le navi non verranno più messe sotto sequestro. Per le ONG non si tratta di una situazione ottimale, come si evince dalle dichiarazioni rilasciate dalla portavoce di SEAWATCH, ma esclusivamente di un passo avanti.

LE QUOTE

La “transitoria” determinazione numerica delle quote d’ingresso per lavoro subordinato e lavoro autonomo cessa di essere vincolata da quanto stabilito nell’anno precedente e non è condizionata ai limiti numerici prefissati

CITTADINANZA

 L’attesa massima per la richiesta della cittadinanza fatta da uno straniero naturalizzato in Italia passa da quattro a un anno, prorogabile fino a tre anni.

REGISTRZIONE ANAGRAFICA

Viene eliminato il divieto di registrazione alle anagrafi comunali dei richiedenti asilo, a cui sarà rilasciato un documento di identità valido per tre anni.

Rivolgiti alla CUB per tutte le informazioni utili e l’assistenza prevista per le nuove norme, presso lo sportello IMMIGRAZIONE, in funzione dal 1° gennaio 2021 presso gli uffici di Roma, in Via Vincenzo Troya 16b, nel quartiere Monte Mario, tutti i martedì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 16.30

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