Il 18 marzo è stato pubblicato il decreto legge n. 18 del 17 marzo, cosiddetto “cura-Italia”, che contiene una serie di misure di natura fiscale, di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale, per il sostegno alle famiglie e alle imprese in relazione all’emergenza sanitaria COVID-19.
Riassumiamo brevemente le norme inerenti il lavoro, che, tuttavia, appaiono ancora insufficienti a contenere il diffondersi del contagio e a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Sono ancora troppi, infatti, i servizi che vengono considerati essenziali, ma nei quali non vengono garantite le condizioni di sicurezza.
Inoltre il decreto non offre alcuna tutela ad alcune categorie, quali le collaboratrici e i collaboratori domestici o i precari ai quali il contratto non è stato rinnovato all’inizio dell’epidemia.
La Cassa integrazione ordinaria viene estesa e semplificata
Le aziende possono presentare domanda di cassa integrazione ordinaria, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di nove settimane e, comunque, entro il mese di agosto, con la causale “emergenza COVID-19” . Il periodo di cassa integrazione richiesta per l’emergenza COVID-19 non viene conteggiato ai fini dei limiti previsti dalla normativa. Possono accedervi tutte le aziende con almeno 5 dipendenti.
La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di CIG. I lavoratori coinvolti sono tutti quelli che risultano alle dipendenze dell’azienda alla data del 24 febbraio 2020, senza alcun requisito di anzianità e non è prevista la contribuzione addizionale a carico dell’azienda.
Per le aziende che hanno in corso periodi di CIG straordinaria o di contratti di solidarietà, la Cassa Integrazione Ordinaria per “emergenza COVID-19” sospende tali trattamenti.
Sulla cassa integrazione va comunque ricordato che:
– il trattamento Cassa Integrazione per il 2020 è pari all’80 % dello stipendio, però con un tetto di € 939,89 per stipendi lordi fino a 2159,48 e € 1129,66 per stipendi lordi superiori a 2159,48
– Le norme Inps prevedono che, prima di accedere alla cassa integrazione, devono essere utilizzate le ferie e i permessi degli anni precedenti.
Utilizzo della cassa integrazione in deroga
I datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalla cassa integrazione, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica (l’accordo non è previsto per aziende sotto i 5 dipendenti) trattamenti di cassa integrazione in deroga, per un periodo non superiore a nove settimane. Questo ammortizzatore vale anche per le aziende che hanno meno di 5 dipendenti. Ai lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Sono esclusi dalla cassa integrazione in deroga i datori di lavoro domestico.
Congedi parentali ai genitori con figli di età inferiore a 12 anni
Per l’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, i genitori, lavoratori dipendenti del settore privato, hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di un congedo per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Estensione dei permessi ex legge 104
Il numero di giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, di cui alla legge n. 104 del 1990, è incrementato di ulteriori 12 giornate complessive da usufruirsi nei mesi di marzo e aprile 2020.
Congedi lavoratori settore pubblico
A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità.
Copertura malattia lavoratori in quarantena
L’eventuale periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito.
Indennità di 600 € a tutti gli altri lavoratori
- Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago
- Ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
- Ai lavoratori del settore agricolo
- Ai lavoratori dello spettacolo
non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito.
Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell’emergenza da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza sono ampliati da 68 a 128 giorni.
Sospensione termini di impugnazione e dei licenziamenti
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, è vietato per 60 giorni l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo (ex artt. 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223) e, nel medesimo periodo, sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Per 60 giorni, per tutte le aziende, indipendentemente dal numero dei dipendenti, sono vietati i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.
Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività
Per i lavoratori che, nello svolgimento della loro attività, sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro, sono considerati dispositivi di protezione (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio.
Diritto di precedenza lavoro agile
Fino al 30 aprile 2020 i lavoratori disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità hanno diritto, compatibilmente con le caratteristiche della prestazione, a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. I lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie e con ridotta capacità lavorativa, hanno diritto di precedenza nell’accoglimento delle istanze di svolgimento della prestazione in modalità agile.
Premio per il lavoro in sede
I lavoratori che si sono recati in sede aziendale hanno diritto a un bonus pari a un massimo di 100€ (da rapportare alle giornate effettivamente trascorse nel luogo di lavoro).