Oltre 100.000 sono in Italia le lavoratrici e i lavoratori con un contratto di lavoro part time verticale ciclico (multi periodale), per cui in alcuni periodi dell’anno svolgono un orario di lavoro full time, mentre in altri periodi sono fermi, per esigenze aziendali. Si tratta tipicamente di attività soggette a stagionalità (ricettività alberghiera, trasporto aereo) o legate a servizi periodici (ristorazione e pulizia scolastica, educatori), lavoratori che, nei periodi di sosta, non percepiscono alcuna retribuzione, non hanno diritto ad ammortizzatori sociale e non maturano contributi.
La direttiva europea n.97/81/CE ha stabilito il principio di NON DISCRIMINAZIONE dei lavoratori a tempo parziale rispetto agli altri lavoratori, principio ribadito dalla Corte di Giustizia Europea e, in diverse occasioni, dalla Corte di Cassazione. Tuttavia l’INPS continua ad attenersi a una circolare del 1986, non riconoscendo l’anzianità contributiva sulle 52 settimane.
Il calcolo dell’anzianità contributiva effettuato solo sui periodi di lavoro effettivo, discrimina fortemente questi lavoratori rispetto a quelli che hanno contratti a tempo pieno o part time orizzontali, infatti, a fronte di uno stesso monte ore di lavoro effettivo, il computo dell’anzianità contributiva crea un enorme svantaggio per i lavoratori con orario multi periodale, che si trovano a dover lavorare molti anni in più per maturare il diritto alla pensione. Ad esempio, chi lavora solo 9 mesi all’anno perde un anno di anzianità contributiva ogni 4.
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