Licenziamento illegittimo: anche nei cambi d’appalto è obbligatorio il repecheage

La Corte di Cassazione dà ragione alla CUB di Roma: illegittimo il licenziamento, intimanto da una storica Cooperativa sociale di Roma, a carico di tre lavoratrici , socie della stessa. Anche nei cambi d’appalto è obbligatorio il repecheage del personale.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2014 del 29 gennaio 2020, pone finalmente fine alla vertenza contro il licenziamento illegittimamente intimato ad alcune operatrici sociali in occasione del cambio d’appalto.

Nel caso di specie, alcune operatrici sociali erano state assunte a gennaio 2012 dalla Cooperativa P.I. Roma 81 come assistenti educative e culturali e, nei mesi estivi, adibite anche ad altri servizi di assistenza ai disabili.

A gennaio 2015, la cooperativa, avendo perduto l’appalto relativo all’assistenza scolastica, le aveva licenziate, senza tener conto delle attività ulteriori che esse svolgevano.

Sostenute dalla CUB Sanità di Roma le tre operatrici decidono di ricorrere al giudice, ottenendo sentenza favorevole sia in primo che in secondo grado. La società, tuttavia nella speranza di ottenere il ribaltamento della sentenza, ricorre in cassazione, ritenendo che le lavoratrici non potessero invocare l’illegittimità del licenziamento, dal momento che erano state assunte dalla cooperativa subentrante.

La Cassazione ha invece stabilito che, sebbene “il CCNL delle Cooperative sociali preveda, all’art.37, procedure idoneee a consentire, nei cambi d’appalto, l’assunzione dei lavoratori con passaggio diretto e immediato, alle dipendenze della subentrante, tale tutela non si sostituisce, ma si aggiunge a quella prevista per legge nei licenziamenti illegittimi”. La scelta del nuovo contratto, quindi, non esclude la possibilità di impugnare il licenziamento.

Secondo il giudice supremo, infatti, vanno tenuti distinti i due rapporti di lavoro: l’art. 37 del CCNL mira ad assicurare continuità e stabilità occupazionale, la tutela legale, invece, sanziona il comportamento del datore di lavoro, il quale è comunque tenuto a dimostrare di non poter reimpiegare il lavoratore in altre posizioni lavorative compatibili (repecheage).

 

CUB SANITÀ ROMA